Gli Articoli del Dr. Augusto Ferrero Costa
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LA COSTITUZIONE ITALIANA *

Dr. Augusto Ferrero Costa

Nella Costituzione del 1947, dettata sotto l'ombra del fantasma del Duce - come ascoltiamo dire in una conferenza all'ambasciatore d'Italia Bernardino Osio -, si stabilisce chiaramente il parlamentarismo, risultando eloquente che oggi, 45 anni dopo, abbia scelto presidente della Repubblica un gran difensore di quel sistema. Ha due camere - dei Deputati e il Senato - che funzionano in due palazzi che costituiscono gioielli architettonici: Montecitorio e Palazzo Madama, rispettivamente. Sono 630 deputati e la metà esatta di senatori: 315. In curiosa distinzione i cittadini che abbiano raggiunto la maggioranza di età che è di 18 anni, scelgono i deputati, mentre è richiesta l'età di 25 anni per scegliere i senatori. Vale dire, l'universo degli elettori è minore per l'elezione del Senato. Molto interessanti e prudenti risultano l'età minima fissata per essere eletto deputato, senatore e presidente della Repubblica: 25, 40 e 50 anni, rispettivamente. Quanti errori e mali si sarebbero evitati al Perù con una norma di questa saggezza!  Esiste la figura del senatore a vita per chi sia stato Presidente della Repubblica. Inoltre, il Presidente può inoltre nominare cinque senatori a vita, scegliendo autonomamente tra i cittadini che abbiano avuto meriti straordinari nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, portando lustro alla Patria . Il Parlamento dura in carica per cinque anni. 

Prevede la delega della funzione legislativa solo a breve termine limitato e per  determinati scopi, come i decreti d'urgenza, con forza di legge. Per questi decreti, concede un termine di sessanta giorni affinché siano convertiti in legge. Per finire, hanno bisogno di una ratifica legislativa. In mancanza di questa, perdono ogni effetto. Se la nostra Carta Costituzionale avesse compresa questa elementare esigenza, non sarebbe stato necessario che il nostro Congresso dettasse la tanto discussa Legge di Controllo Parlamentare . Ed il sistema è logico. La facoltà di fare leggi spetta al Potere Legislativo. Può delegarla al Potere Esecutivo, nel qual caso questo esercita un mandato. A sua volta, il Presidente della Repubblica deve autorizzare per promulgare decreti di necessità ed urgenza con forza di legge. Ciononostante, in questo caso, il Parlamento deve confermarli affinché abbiano validità di legge. 

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento (Camera + Senato) con i due terzi dei suoi membri, per un periodo di 7 anni. È autorizzato, dopo averne ascoltato i Presidenti , a sciogliere entrambe le Camere o una sola. Il Presidente della Repubblica nomina il Capo del Governo che è il Presidente del Consiglio dei Ministri, ed dietro  sua proposta, nomina gli altri Ministri. Il Governo è soggetto alla fiducia del Parlamento, che si riunisce appena costituito votando per  concederla o negarla. Successivamente, i Ministri possono essere invitati alle Camere, ma non c'è interpellanza. In qualunque momento, la decima parte di qualunque Camera può presentare una mozione di sfiducia al Governo. Come insegna  Fernández Sessarego, si distingue chiaramente la cosa permanente: lo Stato, dalla cosa transitoria: il Governo. 

Il Consiglio Superiore della Magistratura nomina i giudici. È presieduto dal Presidente della Repubblica ed integrato da rappresentanti designati tra gli stessi magistrati. È prevista la figura del Tribunale Costituzionale con competenza circa la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti legislativi e dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Un terzo dei suoi membri è nominato dal Presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento ed il terzo restante dalla magistratura ordinaria e amministrativa

Con grande anticipo per l'epoca della sua promulgazione, ha  un articolo ecologico in cui si dichiara che la Repubblica salvaguarderà il paesaggio, come quello riguardo la limitazione della sovranità per un ordinamento che assicuri pace e giustizia tra le nazioni. 

In sintesi, consacra il regime repubblicano, parlamentare, con una democrazia rappresentativa. Eccezionalmente, funziona la democrazia diretta quando si celebrano referendum popolari per decidere sulla deroga totale o parziale di una legge o atto di forza, per il quale si richiede la firma di 500.000 elettori. Questo può avvenire ogni due anni. È una Costituzione rigida che risulta difficile da modificare per i procedimenti complicati che sono stati previsti in caso di modifiche. Per questa ragione, non ha subito alcuna modificazione. Tuttavia, oggi si discute molto in Italia sulla necessità di un cambiamento, essendo probabile che vada  verso un regime presidenziale - parlamentare come in Francia e, ad un sistema unicamerale. Avendo le due Camere le stesse funzioni, si è raddoppiato e complicato il meccanismo legislativo, screditando l'azione politica. È per questo motivo si usa  dire che l'Italia lavora e progredisce mentre i politici dormono. Ed è diventata famosa la frase di Mussolini tanto citata dall'ex Primo Ministro Giulio Andreotti: "Non è difficile governare l'Italia; è inutile." 

Molte volte, della semplice lettura delle norme costituzionali si nota il livello di sviluppo di un paese. Le nazioni che hanno raggiunto maggiore progresso hanno, in genere, lettere schiette, semplici, costitutive di diritti che si plasmano nella realtà con poca interferenza dello Stato nella vita delle persone e sulle questioni  economiche. Al contrario, i paesi in via di sviluppo, in generale, contano su costituzioni frondose, eccessivamente regolamentate, con molti interventi dello Stato nell'attività economica e nella sfera individuale con una gran quantità di norme declaratorie. Un esempio di questa ultima affermazione la troviamo nella nostra Costituzione, quando nell'articolo 88 dichiara che lo Stato "è solidale coi paesi oppressi del mondo". Magari questo articolo fornì più effetti di quello che pensarono i costituenti, perché dopo tredici anni da questa adesione ci ha fatto entrare nel numero dei paesi, devastati dalla povertà ed il terrorismo. Più intelligente sarebbe stato dichiarare l'aspirazione del paese peruviano di raggiungere la prosperità. 

La riferita dicotomia possiamo vederla con chiarezza analizzando comparativamente i testi  vigenti in Italia e in Perù. Il paese europeo si basa su 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali, da noi sono 307 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali. Abbiamo, dunque, più del doppio di norme. 

Vediamo altre differenze. Come la peruviana, la Costituzione italiana consacra una Repubblica basata nel lavoro. Definisce questo come la funzione o attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società; e no come la nostra che distingue, aggiungendo, che il lavoro costituisce una fonte di ricchezza. In relazione alla lingua, la Carta italiana segnala semplicemente che la Repubblica proteggerà alle minoranze linguistiche mediante norme adeguate, mentre quella peruviana dichiara di uso ufficiale le lingue quechua ed aymara. Entrambi proibiscono la pena di morte. Senza dubbio, l'Italia plasmò l'abolizione in chiara reazione al regime fascista che impose la pena capitale dichiarando che con lei si evidenziava una caratteristica particolarmente felice della trasformazione dello spirito della nazione italiana, la riconquista della virilità e forza del paese e la piena liberazione della sua cultura giuridica e politica. Così, la Costituzione italiana riscattò la tesi di eliminazione della sanzione massima che aveva sostenuto Cesare Beccaria il secolo scorso nel suo Trattato dei Delitti e le Pene, e che a dire di Gustavo Radbruch, introdusse nelle forme della teoria del patto sociale la prova dell'incompatibilità della pena di morte con una concezione individualista dello Stato. 

Mentre la Carta peruviana propizia solo l'accesso alla cultura e la sua diffusione, in Italia si dispone che lo Stato, promuove lo sviluppo della cultura e della  ricerca scientifica e tecnologica. Rispetto all'educazione, in Italia è gratuita solo la primaria, ammettendo che le persone con capacità e meriti avranno diritto, anche in mancanza di mezzi, di raggiungere i gradi più alti di istruzione attraverso borse di studio, sussidi ed altre misure. 

Nel campo del Diritto Civile, la Costituzione italiana distingue i figli legittimi dai nati fuori dal matrimonio, riconoscendo pienamente il vincolo (uxorio??) e non le unioni di  fatto senza alcun effetto. Come sappiamo, la nostra Carta del 1979 eliminò la distinzione tra figli legittimi ed illegittimi a tutti gli effetti, trattando ugualmente quelli matrimoniali ed extramatrimoniali. Ugualmente, riconosce effetti giuridici patrimoniali al concubinato, il quale origina una società di beni che si sottomette al regime di una società lucrativa, non appena fu applicabile. 

Nell'aspetto lavorativo, il testo italico riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nella gestione delle imprese, con le modalità e dentro i limiti stabiliti dalle leggi, mentre la Costituzione peruviana stabilisce per gli stessi la stabilità lavorativa, la partecipazione nella gestione, utilità e proprietà delle imprese. 

Rispetto alle tasse, dispone che tutti devono contribuire alle spese pubbliche in proporzione alla sua capacità contributiva. Alla luce dell'invocazione fatta per il Direttore del Fondo Monetario Internazionale nella sua visita a Lima, nel senso che nel Perù la pressione tributaria dovrebbe aumentare dal 9  al 18% del PNL, abbiamo ricordato le lezioni di Diritto Tributario che abbiamo ricevuto nel 1979 all'Università di Roma dell'eminente giurista Gian Antonio Micheli che diceva che se in Italia si applicassero tutte le leggi tributarie, la pressione sarebbe uguale al 100% del PNL. 

Si osservano due contrazioni nella Carta: 
a) la norma dell'articolo 139 che determina che non potrà essere oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana, quando questa potrebbe, eventualmente, modificarsi attraverso un Potere Costituente. La disposizione sembra un omaggio al musicista Domenico Cimarosa che morì agli inizi del secolo XIX come conseguenza del suo incarceramento per avere composto un inno alla Repubblica;
 b)** la XIII disposizione transitorio proibisce ai membri e discendenti della Casa del Savoia di ricoprire, od occupare incarichi pubblici; ed ai discendenti maschi della stessa, di entrare e permanere nel territorio nazionale, contravvenendo a norme espresse dalla stessa Costituzione. Tra l'altro, risulta incongruente questa sanzione massima verso i discendenti, quando gli antenati  sono glorificati nelle tombe al Pantheon di Agrippa in Piazza della Rotonda, a Roma, di fianco a Rafaello Sanzio ed altre figure eminenti dell'Italia. 

 

**Dopo l'estensione dell'articolo è stata cambiata la norma VIII° permettendo qualche  mese fa il rientro dei Savoia. Nei giorni scorsi, il rampollo reale si è sposato a Roma . 
Riguardo la contraddizione sull'esaltazione degli avi e le avversità verso gli ultimi Savoia posso solo dire il mio personale pensiero. Nel secolo scorso da Carlo Alberto a Umberto I° si è ricreata, dopo 13 secoli, l'unità territoriale Italiana. Con la I° guerra mondiale è rinato lo spirito italico di tutto un popolo. Poi, grazie  prima alla debolezza (31-10-1922 e 10-6-1940), e dopo alla vigliaccheria (8-9-1943)  di Vittorio Emanuele III°, ha portato la Nazione alla dittatura e alla guerra, poi all'invasione tedesca. Per questo credo che agli Italiani di oggi importi poco o nulla della presenza dei Savoia sul territorio.  
Ottobre 2003
 Pietro Liberati


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