
PERUAN-ITÀ©
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ESTATUTO
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Art.1 |
Fra i sigg.Armando Pace e Sergio Fernando Garcia viene costituita un'associazione denominata:
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Art.2 |
L'Associazione ha una propria sede in Milano in viale Termopoli 38 |
Art. 3 |
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. |
Art. 4 |
Il distintivo dell'Associazione è costituito da un logotipo strutturato nel seguente modo:
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Scopo |
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Art. 5 |
L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro, persegue lo scopo di promuovere e diffondere la Cultura Peruviana e Italiana nei rispettivi Paesi e nel mondo. |
A tale scopo l’Associazione si propone, in particolare, di:
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Patrimonio |
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Art. 6 |
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi derivanti dalle quote associative, contributi, donazioni, elargizioni, e da proventi derivanti dalle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo. |
Art. 7 |
L'ammontare delle quote sociali annue dei Soci è fissato dal Consiglio Direttivo nell'ultimo trimestre precedente ad ogni esercizio sociale e ratificato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo. |
Art. 8 |
Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
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Art. 9 |
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto al pagamento delle passività verso terzi e l'eventuale supero sarà destinato a finalità analoghe a quelle perseguite dall'Associazione. |
Associati |
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Art. 10 |
I Soci si distinguono in:
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Art.11 |
Tutti i Soci hanno diritto di voto.
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Art. 12 |
La qualifica di Socio si perde per:
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Art. 13 |
I Soci si impegnano a dare in forma gratuita la loro attività nei rispettivi settori di competenza. |
Art. 14 |
Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto ad intervenire in Assemblea per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno; di rappresentare l'Associazione, quando ne siano autorizzati dal Consiglio Direttivo; di partecipare alle manifestazioni sociali; di usufruire dell'organizzazione e del materiale sociale. |
Organi sociali |
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Art. 15 |
Gli organi dell'Associazione sono:
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Art. 16 |
Le cariche sociali non sono retribuite e sono incompatibili con l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. |
Assemblea dei Soci |
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Art.17 |
Assemblea dei Soci si riunisce in sessione ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Si riunisce inoltre in sessione ordinaria ogni 3 anni, per il rinnovo delle cariche sociali, nonché in sessione ordinaria o straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta di due terzi dei Consiglieri, o di un decimo dei Soci, che presentino contemporaneamente un ordine del giorno vincolante degli argomenti da trattare. |
Art. 18 |
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente data, luogo e o.d.g. dell'adunanza, da affiggersi in sede almeno 15 giorni prima della stessa. La convocazione deve essere pubblicata sul notiziario ed inviata a mezzo dello stesso, o lettera, almeno 10 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro o schedario Soci. |
Art. 19 |
Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti e siano in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. |
Art. 20 |
Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta,che non può peraltro essere conferita
ai membri del Consiglio Direttivo. Ogni delegato non può portare più di due deleghe.
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Art. 21 |
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o suo delegato, che nominerà un Segretario, anche non Socio e, su proposta dell'Assemblea, tre scrutatori. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti. |
Art. 23 |
L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza dei due terzi dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di un decimo dei Soci, salvo quanto previsto dai commi a) e b) dell'art. 24. |
Art. 24 |
Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto, sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti e sono raccolte in apposito libro verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza. |
Art. 25 |
Spetta all'Assemblea ordinaria: eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; deliberare, udita la relazione del Consiglio Direttivo, sul bilancio annuale preventivo e consuntivo e sull'attività svolta; ratificare l'ammontare delle quote sociali annue dei Soci; determinare l'indirizzo programmatico dell'Associazione; ratifica remi Regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo. |
Art. 26 |
Spetta all'Assemblea straordinaria: modificare lo Statuto con la presenza di almeno un terzo dei Soci ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti; deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci; deliberare sugli oggetti che non rientrano nei poteri dell'Assemblea ordinaria. |
Consiglio Direttivo |
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Art. 27 |
Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. |
Art. 28 |
I Consiglieri durano in carica per un triennio e comunque fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente alla scadenza del mandato e sono rieleggibili; decadono dalla carica qualora non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificazione ritenuta valida dal Consiglio stesso. |
Art. 29 |
In caso di dimissioni, decadenza o morte di Consiglieri, subentreranno in Consiglio
Direttivo i non eletti all'ultima Assemblea secondo i voti riportati: ove ciò non fosse possibile il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare i subentranti.
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Art. 30 |
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. |
Art. 31 |
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, e
comunque almeno una volta ogni due mesi, oppure su richiesta di un terzo dei Consiglieri che presentino ordine del giorno vincolante degli argomenti da trattare.
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Art. 32 |
Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
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Art. 33 |
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
Amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi e degli interessi sociali, ove non siano dalla legge e dal presente Statuto riservati all'Assemblea.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
-predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e proporlo all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione sull'attività svolta;
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Art. 34 |
Il Consiglio può delegare, precisandone poteri e limiti, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, a commissioni o a gruppi di lavoro, composti anche di non soci, dotati di competenza specifica. Le commissioni e i gruppi di lavoro hanno potere decisionale nell'ambito delle attribuzioni loro affidate dal Consiglio Direttivo, cui sono tenuti a render conto dell'attività svolta |
Art. 35 |
Il Consiglio può nominare rappresentanti, direttori, procuratori e mandatari, fissandone poteri e modalità di firma verso i terzi, nonché l'eventuale retribuzione senza particolare ratifica da parte dell'Assemblea. |
Art. 36 |
Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro verbale che sarà firmato dal Consigliere che ha presieduto la seduta e dal Segretario. |
Presidente |
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Art. 37 |
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, firma i contratti, i mandati di pagamento, la corrispondenza che impegna finanziariamente e moralmente l'Associazione |
Art. 38 |
Il Presidente può, sotto la sua completa responsabilità, adottare tutti quei provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che si dimostrassero di estrema urgenza, salvo ottenere la ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta. |
Art. 39 |
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, cui può delegare in tutto o in parte i suoi poteri.Milano 26 Aprile 2001PERUAN-ITÀ © Copyright 2001
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