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PERUAN-ITÀ©

( ESTATUTO  )    STATUTO Dell’Associazione Italo-Peruviana

Denominazione

Art.1

Fra i sigg.Armando Pace e Sergio Fernando Garcia viene costituita un'associazione denominata:
"ASSOCIAZIONE ITALO PERUVIANA PERUAN-ITÀ".

Art.2

L'Associazione ha una propria sede in Milano in  viale Termopoli 38  

Art. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

Il distintivo dell'Associazione è costituito da un logotipo strutturato nel seguente modo:
bandiera  Italiana a destra  e del Perù a sinistra  incrociate a 45° che sovrastano un globo terrestre sotto il quale vi è la scritta  PERUAN-ITÀ 

Scopo

Art. 5

L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro, persegue lo scopo di promuovere e diffondere la Cultura Peruviana e Italiana nei rispettivi Paesi  e nel mondo.

A tale scopo l’Associazione si propone, in particolare, di:
-Promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, concerti musicali, programmi radio-televisivi, mostre gastronomiche, rassegne cinematografiche, doppiaggi, promozione di scrittori, poeti, pittori, ecc… su temi legati alla cultura peruviana e italiana nel mondo ed i vari collegamenti nel mondo
-Instaurare mantenere ed alimentare i rapporti e gli scambi con tutte le Associazioni Culturali che si occupano degli Italiani e dei Peruviani nel mondo
-Redigere e diffondere tra i Soci un notiziario di informazione
-Favorire l’integrazione nelle società Italiana e Peruviana; tra Peruviani, Italo-Peruviani , gli Italiani in Perù e nel mondo.
-Diffondere in Italia la lingua Spagnola ed i diversi dialetti, nonché le altre lingue indigene delle diverse minoranze che coesistono in Perù, diffondere in Perù la lingua Italiana;
-Promuovere viaggi dall’Italia al Perù e viceversa, con l'ausilio di tutte le altre Associazioni nel mondo, per far conoscere la Cultura Italiana e Peruviana in ogni forma di espressione
-Affiliare ed affiliarsi e/o comunque collaborare con altre Associazioni che perseguano gli stessi scopi .

Patrimonio

Art. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi derivanti dalle quote associative, contributi, donazioni, elargizioni, e da proventi derivanti dalle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

L'ammontare delle quote sociali annue dei Soci è fissato dal Consiglio Direttivo nell'ultimo trimestre precedente ad ogni esercizio sociale e ratificato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 8

Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione non può deliberare, anche in modo indiretto, la distribuzione tra i Soci di utili o avanzo di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita stessa dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 9

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto al pagamento delle passività verso terzi e l'eventuale supero sarà destinato a finalità analoghe a quelle perseguite dall'Associazione.

Associati

Art. 10

I Soci si distinguono in:
Socio Onorario:
sono soci onorari i soci fondatori, tutti coloro che si siano particolarmente distinti nella diffusione e promozione della cultura Peruviana ed Italiana nel mondo.
La qualifica di Socio Onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea.
I Soci Onorari non versano quote sociali. 
Socio Effettivo:

coloro che condividono gli scopi dell’Associazione ed intendono portare il loro contributo per il perseguimento di tali scopi.
L’ammissione dei Soci Effettivi è subordinata alla presentazione da parte di un Socio ed all’accettazione, da confermarsi ogni anno, da parte del Consiglio Direttivo.

Art.11

Tutti i Soci hanno diritto di voto.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di   morte e non sono rivalutabili

Art. 12

La qualifica di Socio si perde per:
recesso unilaterale, da comunicarsi per iscritto;
mancato rinnovo della quota sociale, entro tre mesi dalla scadenza;
esclusione per attività o comportamento contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di respingere l’unilaterale dichiarazione di recesso dei Soci aventi particolari incarichi, fino all'espletamento degli stessi.
L'esclusione del Socio per i motivi di cui al punto c) è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

I Soci si impegnano a dare in forma gratuita la loro attività nei rispettivi settori di competenza.

Art. 14

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto ad intervenire in Assemblea per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno; di rappresentare l'Associazione, quando ne siano autorizzati dal Consiglio Direttivo; di partecipare alle manifestazioni sociali; di usufruire dell'organizzazione e del materiale sociale.

Organi sociali

Art. 15

Gli organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;

Art. 16

Le cariche sociali non sono retribuite e sono incompatibili con l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Assemblea dei Soci

Art.17

Assemblea dei Soci si riunisce in sessione ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Si riunisce inoltre in sessione ordinaria ogni 3 anni, per il rinnovo delle cariche sociali, nonché in sessione ordinaria o straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta di due terzi dei Consiglieri, o di un decimo dei Soci, che presentino contemporaneamente un ordine del giorno vincolante degli argomenti da trattare.

Art. 18

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente data, luogo e o.d.g. dell'adunanza, da affiggersi in sede almeno 15 giorni prima della stessa. La convocazione deve essere pubblicata sul notiziario ed inviata a mezzo dello stesso, o lettera, almeno 10 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro o schedario Soci.

Art. 19

Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti e siano in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Art. 20

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta,che non può peraltro essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo. Ogni delegato non può portare più di due deleghe.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto

Art. 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o suo delegato, che nominerà un Segretario, anche non Socio e, su proposta dell'Assemblea, tre scrutatori. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti. 

Art. 23

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza dei due terzi dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di un decimo dei Soci, salvo quanto previsto dai commi a) e b) dell'art. 24.

Art. 24

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto, sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti e sono raccolte in apposito libro verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 25

Spetta all'Assemblea ordinaria: eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; deliberare, udita la relazione del Consiglio Direttivo, sul bilancio annuale preventivo e consuntivo e sull'attività svolta; ratificare l'ammontare delle quote sociali annue dei Soci; determinare l'indirizzo programmatico dell'Associazione; ratifica remi Regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo. 

Art. 26

Spetta all'Assemblea straordinaria: modificare lo Statuto con la presenza di almeno un terzo dei Soci ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti; deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci; deliberare sugli oggetti che non rientrano nei poteri dell'Assemblea ordinaria. 

Consiglio Direttivo

Art. 27

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. 

Art. 28

I Consiglieri durano in carica per un triennio e comunque fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente alla scadenza del mandato e sono rieleggibili; decadono dalla carica qualora non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificazione ritenuta valida dal Consiglio stesso.

Art. 29

In caso di dimissioni, decadenza o morte di Consiglieri, subentreranno in Consiglio Direttivo i non eletti all'ultima Assemblea secondo i voti riportati: ove ciò non fosse possibile il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare i subentranti.
Nell'uno e nell'altro caso i subentranti restano in carica fino alla naturale scadenza delle cariche sociali.
Qualora sia dimissionario l'intero Consiglio o sia dimissionaria o mancante la sua maggioranza, il Presidente dovrà convocare entro un mese l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta ogni due mesi, oppure su richiesta di un terzo dei Consiglieri che presentino ordine del giorno vincolante degli argomenti da trattare.
La convocazione è normalmente effettuata a mezzo di comunicazione scritta, contenente data, luogo e o.d.g. della riunione, da spedirsi almeno 7 giorni prima della data della riunione stessa.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con sole 48 ore di preavviso e con qualsiasi mezzo di comunicazione, purché idoneo a dare la piena conoscenza dell'oggetto da trattare.  

Art. 32

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate validamente a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.  

Art. 33

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi e degli interessi sociali, ove non siano dalla legge e dal presente Statuto riservati all'Assemblea. In particolare spetta al Consiglio Direttivo: -predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e proporlo all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione sull'attività svolta;
-attuare il programma delle attività sociali, nelle forme e nei limiti consentiti dal bilancio e dallo Statuto e secondo le determinazioni dell'Assemblea;
-fissare l'ammontare delle quote sociali annue dei Soci;
-determinare la decorrenza delle quote sociali;
-fissare i compensi per servizi resi;
-nominare consulenti, commissioni di studio e di lavoro stabilendone funzioni, poteri e limiti;
-costituire e sopprimere sezioni periferiche ed approvarne i relativi regolamenti;
-deliberare l'ammissione dei nuovi Soci;
-deliberare l'esclusione dei Soci per attività o comportamento contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'Associazione;
-deliberare i regolamenti interni dell'Associazione da sottoporre per ratifica all’Assemblea. 

Art. 34

Il Consiglio può delegare, precisandone poteri e limiti, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, a commissioni o a gruppi di lavoro, composti anche di non soci, dotati di competenza specifica. Le commissioni e i gruppi di lavoro hanno potere decisionale nell'ambito delle attribuzioni loro affidate dal Consiglio Direttivo, cui sono tenuti a render conto dell'attività svolta

Art. 35

Il Consiglio può nominare rappresentanti, direttori, procuratori e mandatari, fissandone poteri e modalità di firma verso i terzi, nonché l'eventuale retribuzione senza particolare ratifica da parte dell'Assemblea. 

Art. 36

Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro verbale che sarà firmato dal Consigliere che ha presieduto la seduta e dal Segretario.

Presidente

Art. 37

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, firma i contratti, i mandati di pagamento, la corrispondenza che impegna finanziariamente e moralmente l'Associazione

Art. 38

Il Presidente può, sotto la sua completa responsabilità, adottare tutti quei provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che si dimostrassero di estrema urgenza, salvo ottenere la ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta.

Art. 39

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, cui può delegare in tutto o in parte i suoi poteri.

Milano 26 Aprile 2001

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